OSSERVATORIO SUL DIRITTO D’AUTORE
Occorre fare attenzione quando si mandano più SMS in serie ad uno stesso destinatario: è configurabile infatti il reato di molestia anche a prescindere dal contenuto, fino al caso limite di SMS vuoti, per il solo fatto del fastidio che potrebbe derivarne a chi li riceve, essendo indesiderati e costringendo il destinatario a (perdere tempo per) cancellarli.
I nostri giudici si sono dovuti occupare più volte del caso di messaggi SMS di contenuto sgradevole e derisorio, mandati con insistenza eccessiva e fastidiosa, inquadrandoli anzitutto in un’indebita e ripetuta invadenza della sfera privata, cioè al di là del contenuto penalmente rilevante (ad esempio ingiurioso).
Questo perché, prima di ogni aspetto penale riguardo al contenuto, viene presa in considerazione la Direttiva comunitaria del 2002 già recepita, anche dall’Italia, con la legge sulla privatezza nelle comunicazioni telematiche (Codice Privacy), e in particolare l’articolo sulla sanzionabilità delle “comunicazioni indesiderate” [1].
Per leggere l’intero articolo a firma dell’avv. Giovanni Bonomo per Il Sole 24 Ore – Diritto24, clicca il link