OSSERVATORIO SUL DIRITTO D’AUTORE
Il format televisivo ha trovato nell’elaborazione giurisprudenziale una propria definizione atta a delineare le caratteristiche che contano ai fini della tutelabilità come opera dell’ingegno.
È noto il principio informatore del diritto d’autore secondo il quale vengono protette non le semplici idee, per quanto creative e nuove, bensì la forma espressiva in cui tali idee si manifestino.
Parlando del “format” televisivo e della sua tutelabilità nell’ambito della normativa sul diritto d’autore, tale principio è stato sempre il punto di partenza, in sede dottrinale e giurisprudenziale, per tutte le considerazioni sulla proteggibilità o meno, a seconda della compiutezza espressiva, del tipo di format in esame.
In giurisprudenza, in particolare, si è passati da un primo orientamento, inteso a non ritenere tutelabili programmi televisivi articolati solo ed esclusivamente in uno “schema”, per difetto del requisito della compiutezza espressiva e rappresentativa, ad un secondo e più recente orientamento volto a sostenere la tutelabilità anche di uno “schema di trasmissione” a condizione che lo stesso presenti sufficienti elementi di creatività e originalità.
Per leggere l’intero articolo a firma dell’avv. Giovanni Bonomo per Il Sole 24 Ore – Diritto24, clicca il link