La legge Gelli ha previsto l’introduzione di alcune importanti figure al fine di rafforzare la tutela dei pazienti e la vigilanza e il monitoraggio dell’attività in ambito sanitario.
I nuovi organi di controllo dell’attività sanitaria: art. 2
Innanzitutto, l’art. 2 della legge prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano affidare all’ufficio del Difensore Civico la funzione di Garante per il diritto alla salute. Con il termine Difensore Civico si intende un organo di garanzia per i cittadini e gli utenti dell’amministrazione comunale e delle aziende di servizi comunali, cui ci si può risolvere perché organi e uffici competenti eliminino irregolarità, disfunzioni, abusi, carenze e ritardi.
Ciascun soggetto che sia destinatario di prestazioni sanitarie può rivolgersi al Difensore civico per segnalare problemi nel sistema assistenziale sanitario. Il Difensore Civico riceve tali segnalazioni e, se ritiene siano fondate, interviene secondo i poteri che gli sono conferiti dalle leggi regionali.
I nuovi organi di controllo dell’attività sanitaria: Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
In ogni Regione è poi prevista l’istituzione del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente.
Tale Centro raccoglie tutti i dati trasmessi dalle strutture sanitarie e sociosanitarie relativi ai rischi nell’esercizio della professione medica, nonché relativi all’entità, alla frequenza e all’onere dei contenzioni instaurati. I dati sono trasmessi ogni anno all’Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.
I nuovi organi di controllo dell’attività sanitaria: l’Osservatorio Nazionale
L’Osservatorio Nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità deve essere istituito entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero della Salute.
L’Osservatorio predispone delle linee di indirizzo, nonché idonee misure per la prevenzione del rischio, per il monitoraggio delle pratiche assistenziali e per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente la professione sanitaria.
I nuovi organi di controllo dell’attività sanitaria: il Fondo di Garanzia
Infine, viene prevista l’istituzione di un Fondo di Garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.
Il Fondo di Garanzia interviene in tre possibili casi.
Innanzitutto, nel caso in cui il danno cagionato alla vittima di errore medico ecceda i massimali delle polizze previste dai contratti di assicurazione stipulati dalla struttura o dal medico.
In secondo luogo, il Fondo è chiamato a rispondere anche nell’ipotesi in cui la struttura o il medico ritenuti responsabili siano si assicurati, ma l’impresa assicuratrice risulti insolvente.
Infine, il Fondo di Garanzia interverrà qualora la struttura o il medico siano privi di assicurazione per recesso unilaterale dell’impresa assicuratrice o per sua cancellazione dall’albo.
I nuovi organi di controllo dell’attività sanitaria: sostentamento del Fondo
Il Fondo è alimentato dal versamento di un contributo annuale da parte delle imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione per la responsabilità civile per i danni cagionati in ambito sanitario.
La misura del contributo e le modalità di versamento dello stesso saranno stabilite da decreto del Ministero della Salute da emanare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge. Ogni anno la misura del contributo viene aggiornata, anche in considerazione dell’andamento del Fondo.
Il Fondo viene gestito dalla Concessionaria servizi assicurativi pubblici e risponde nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie.
Avv. Cristiano Cominotto
D.ssa Aurora Orchidea Ventura