FASE 2, separazione, divorzio, regolamentazione figli: cosa cambia e quali sono i tempi nel diritto di famiglia al tempo del Covid19

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Articolo a cura dell’Avv. Monica Rachele Carrettoni

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Avvocato, questa convivenza forzata con mio marito mi dà fastidio, mi irrita. Non mi ero mai accorta di quanto fossimo distanti. Cosa posso fare e come posso farlo in questo momento di emergenza sanitaria da Coronavirus?”

Questa è la domanda che una cliente ha recentemente posto.

Per tante coppie la convivenza forzata di questo momento può essere un detonatore (ci si trova a dover condividere spazi ristretti, con figli da gestire tutto il giorno, unitamente all’organizzazione in smart working, senza le ordinarie vie di fuga a cui eravamo abituati, come gli amici, gli sport, ecc).

E’ dato assodato che in generale dopo le vacanze, quando appunto le coppie passano più tempo insieme, le separazioni aumentano.

La convivenza forzata fa infatti emergere problemi e contraddizioni già esistenti. Se si aggiungano l’ansia e l’angoscia, le paure e il bombardamento mediatico determinati dall’emergenza sanitaria e si ottiene un detonatore, una miscela esplosiva per la coppia.

Ovunque ci si metta, ci si può sentire fuori luogo anche dentro casa propria, con i propri affetti. 
In Cina, per esempio, dopo il blocco, le richieste di separazione sono aumentate in maniera molto significativa.

Pensi che il tuo rapporto sia giunto al termine e vorresti sapere se è possibile avviare una separazione/divorzio in questo periodo di emergenza o, nel caso di convivenza, regolamentare i rapporti verso i figli?

La risposta è affermativa, ma le modalità sono del tutto nuove e diversificate.

Quale quindi sarà la #fase2 dei procedimenti di diritto di famiglia?

La risposta è contenuta nelle Linee Guida emanate dal Consiglio Nazionale Forense, il 24 aprile 2020, che dettano disposizioni generali, con possibilità tuttavia dei singoli Tribunali di integrarle con più specifici Protocolli.

L’obiettivo di dette Linee Guida è quello di tutelare da un lato la famiglia e soprattutto gli interessi della prole e, dall’altro lato, garantire la salute pubblica, evitando quindi quei pericolosi assembramenti tipici delle udienze in Tribunale.

Andiamo quindi ad esaminare le principali regole generali emanate dal Consiglio Nazionale Forense, il 24 aprile 2020, che resteranno in vigore almeno sino al 30 giugno 2020.

1) Per I procedimenti consensualidi separazione, di divorzio, o di regolamentazione dei diritti dei figli: è previsto che le parti (in luogo della comparizione personale in prima udienza per il tentativo di conciliazione normativamente previsto da parte del giudice), almeno 24 ore prima dell’udienza fissata, dovranno rilasciare ai difensori una dichiarazione contenente, tra le altre cose, la loro volontà di non volersi riconciliare (questo, specificatamente, per le udienze di separazione e divorzio) e di voler aderire all’accordo già sottoscritto. Dopo il deposito telematico da parte dell’avvocato della dichiarazione, occorrerà attendere la pubblicazione del provvedimento.

2) Per i procedimenti giudizialidi separazionedi divorzio, dovrebbe invece essere sempre preferita la trattazione dell’udienza da remoto. Il giudice, quindi, potrà procedere sentendo le parti separatamente (ciascuna collegata dallo studio del proprio difensore, anche in orari differenti) e, poi, tutte congiuntamente attraverso il sistema di videoconferenza. Tuttavia, non tutte le infrastrutture dei nostri Tribunale consentono la celebrazione di una adeguata udienza da remoto, ragione per la quale, per esempio, anche per le udienze presidenziali, il Tribunale di Roma ha ritenuto di poter adottare il sistema della trattazione scritta (quindi, uno scambio di brevi memorie al posto dell’udienza vis a vis). Solo quando indispensabile ai fini della decisione, dovrà essere prevista, a discrezione del magistrato, la comparizione vera e propria in Tribunale. Spetterà agli avvocati, con apposite note scritte, evidenziare al Giudice, sinteticamente, le ragioni di urgenza o le ragioni per le quali è indispensabile procedere con l’udienza da remoto o con la comparizione personale delle parti.

Nella graduatoria delle cause da trattare, andranno privilegiate – in ordine cronologico – quelle nelle quali non esiste ancora una regolamentazione: quindi la separazione prima del divorzio.

Tutti gli altri procedimenti giudiziali, quelli non urgenti e quelli di modifica, saranno rinviati a una data successiva al 30 giugno 2020, salvo – come detto – eccezionali ragioni di urgenza argomentate con istanze ad hoc.

3) Laddove è indispensabile l’audizione del minorein tutti i procedimenti che lo riguardano, dovrà essere privilegiata la comparizione in Tribunale, al fine di offrire al bambino quella libertà di espressione, quella protezione e quella tranquillità che spesso la casa familiare non può assicurare, perché densa di condizionamenti. Ai giudici, comunque sia, la facoltà – laddove non sia possibile disporre la comparizione – di delegare ai Servizi sociali territorialmente competenti, il compito di assicurare al minore un luogo “neutro” per l’ascolto in videoconferenza, alternativo all’abitazione.

Ciò posto, come evidenziato, dette Linee Guida hanno validità generale, ma ciascun Tribunale può integrarle/specificarle a seconda delle particolarità del contesto di applicazione.

Nel capoluogo piemontese, per esempio, ma anche in qualche altro tribunale, da Vercelli a Monza a Verona, a partire dal 27 aprile chiunque voglia presentare il ricorso per la separazione consensuale potrà farlo in via telematica attraverso «un protocollo ad hoc per questo tipo di pratica». 

Ciò significa che moglie e marito dichiareranno con atto separato di essere stati informati della possibilità di procedere comunque senza la comparizione fisica all’udienza e di avervi aderito liberamente e coscientementedi non averci ripensato e di confermare la volontà di non riconciliarsi.

 A questo punto la fissazione dell’udienza «virtuale» viene comunicata agli avvocati in via telematica e le parti non vi devono partecipare né a distanza né in via cartolare, perché serve solo al Tribunale per dare atto delle attività svolte e per l’adozione dei conseguenti provvedimenti nel giro di pochi giorni. A seguito infatti della espressa e ribadita manifestazione di volontà, la coppia consegue l’omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto). Si vedrà col tempo se questa formula verrà mantenuta anche quando sarà finita l’emergenza Covid. Per adesso in altri tribunali, come ad esempio Milano, non viene invece esplorata. Un po’ perché qui i giudici mantengono perplessità sulla possibilità di andare oltre il dettato delle norme. Ma molto perché i giudici ritengono di conservare il valore della (pur breve) udienza faccia a faccia, nella quale talvolta far rilevare alla coppia che le condizioni della separazione pattuite sono più ambigue e meno risolutive di quanto i due coniugi a volte percepiscano.

E’ pertanto importante se non indispensabile, affidarsi a un avvocato di fiducia che, coordinando i protocolli specifici dei tribunali con le Linee Guida generali, potrà individuare l’iter corretto da seguire.

Pertanto, si potrà sì privilegiare il ricorso a procedure più snelle per la risoluzione delle situazioni di contrasto, ma l’ausilio del proprio avvocato di fiducia diventa centrale per orientarsi nella sovrapposizione di disposizioni nazionali e locali che si auspica vengano comunque, prima o poi, omogeneizzate sull’intero territorio nazionale.

Vorresti intraprendere una procedura e vorresti sapere come funziona nel tuo Tribunale di competenza?  Contattami e  lo capiremo insieme.

Articolo a cura dell’Avv. Monica Rachele Carrettoni

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