Coronavirus: ultime novità sul fronte delle sanzioni

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CORONAVIRUS: ULTIME NOVITA’ SUL FRONTE DELLE SANZIONI

Articolo a cura degli Avv.ti Monica Rachele Carrettoni e Giorgia Franco

COVID-19: quali sono le sanzioni previste dal Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 (G.U.n. 79 del 25 marzo 2020)?

Il 25 marzo 2020 è stato approvato il nuovo Decreto Legge n. 19 che ridisegna le sanzioni previste in caso di violazione delle misure adottate per contrastare l’espansione del COVID-19: con tale provvedimento il Governo ha cercato, tra le altre cose, di fare chiarezza nella selva delle sanzioni, penali e non, che si era ingenerata a causa del susseguirsi di interventi legislativi frenetici, sui quali si era innestato un braccio di forza tra lo Stato e quelle Regioni che, più di altre, sono particolarmente colpite da quest’emergenza sanitaria.

 

Quali erano le sanzioni prima dell’approvazione del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020?

Il primo provvedimento governativo nel quale si è espressamente indicata la sanzione applicabile in caso di violazione delle disposizioni governative anti-contagio è il Dpcm 08 marzo 2020, che, all’art. 4, comma 2, richiamava l’art. 650 c.p. (rubricato Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità).

In concreto, qualora una persona avesse violato il divieto di spostamento imposto dall’Autorità per motivi sanitari, allontanandosi dal proprio luogo di residenza senza giustificato motivo, sarebbe stata denunciata per il reato contravvenzionale di cui all’art. 650 c.p., che prevede la pena dell’arresto fino a tre mesi, ovvero, in alternativa, l’ammenda fino a 206 euro.

A seguito dell’adozione del Dpcm, moltissime sono state le persone denunciate per violazione dell’art. 650 c.p.: si parla di circa 100mila denunce, che si sarebbero riversate nelle Procure italiane, dando origine ad altrettanti procedimenti penale.

 

Quali sono oggi le sanzioni dopo la promulgazione, con pubblicazione in G.U., del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020?

Il Governo ha deciso di presidiare le disposizioni anti-contagio perlopiù con sanzioni amministrative, anziché con sanzioni penali.

 

Per le persone fisiche:

Con le nuove disposizioni del Decreto-Legge n. 19/2020, il cittadino che non osserva le misure di contenimento è punito con una sanzione amministrativa di natura pecuniaria da 400 a 3.000 euro. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino ad un terzo. In caso di reiterazione delle medesime condotte, la sanzione amministrativa è raddoppiata.

Ciò, ovviamente, sempre che il fatto non costituisca reato.

 

CORONAVIRUS: ULTIME NOVITA’ SUL FRONTE DELLE SANZIONIIl provvedimento interviene prevedendo inoltre che le nuove sanzioni amministrative si applichino anche alle violazioni penali commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 19/2020 (ossia, il 26 marzo 2020), ma, in tali casi, le sanzioni amministrative saranno applicate nella misura minima ridotta alla metà.

In concreto questo comporta che quei 100mila cittadini che sono stati denunciati per 650 c.p. non subiranno alcuna conseguenza penale, ma dovranno pagare una multa d’importo pari a 200 euro.

 

Sanzioni più severe e, questa volta di natura penale, sono previste per coloro che in quarantena in quanto risultati positivi al virus, violino il divieto assoluto loro imposto di allontanarsi dal proprio domicilio.

In questo caso, sempreché il fatto non costituisca violazione dell’art. 452 c.p. (epidemia colposa), troverà applicazione l’art. 260 TU Leggi Sanitarie (come modificato dal D.L.19/2020) che prevede la pena dell’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000: trattasi di reato contravvenzionale che non consente la definizione del procedimento penale mediante oblazione, sicché la persona si troverà ad affrontare un iter processuale molto più complesso.

 

È bene precisare che il Decreto-Legge n. 19/2020 non modifica l’obbligo di fornire un’autocertificazione in caso di allontanamento dal proprio domicilio, nei casi consentiti.

Colui che compila l’autocertificazione si assume la responsabilità della veridicità delle proprie dichiarazioni, anche sotto il profilo delle conseguenze in caso di dichiarazioni false.

Ciò comporta che, laddove venga indicato il falso, il dichiarante possa essere perseguito penalmente per il reato di cui all’art. 483 c.p. (rubricato Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), che punisce con la pena della reclusione fino a due anni chi attesta falsamente ad un pubblico ufficiale, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

 

CORONAVIRUS: ULTIME NOVITA’ SUL FRONTE DELLE SANZIONIPer le attività che offrono servizi, le attività commerciali, d’impresa e professionali:

È prevista la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni se si violano gli obblighi previsti per le attività commerciali e professionali; in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa accessoria è applicata nella massima misura.

All’atto dell’accertamento, l’Autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, che verranno però scomputati dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

 

Quando entrano in vigore le disposizioni del Decreto-Legge n. 19/2020?

Entrano in vigore dal 26 marzo 2020.

 

CORONAVIRUS: ULTIME NOVITA’ SUL FRONTE DELLE SANZIONIChi emette le sanzioni?

Fatto salvo per le condotte che configurano reati per i quali si procederà con l’ordinario iter penale, le sanzioni amministrative, introdotte con il Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020 sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed irrogate dal Prefetto.

Unica eccezione opera per le sanzioni per violazioni di misure adottate sulla scorta di provvedi-menti emergenziali emessi a carattere regionale o infraregionale, nelle more dell’adozione del Dpcm, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario sul territorio: in questo caso le sanzioni sono irrogate dalla stessa Autorità che le ha disposte.

 

Le sanzioni amministrative e accessorie sono impugnabili?

Sì, trovando applicazione la legge n. 689/1981, avverso il provvedimento prefettizio sarà possibile esperire impugnazione incardinando azione giudiziaria innanzi alla competente autorità entro i termini prescritti dalla legge, che sono molto stretti.

Avv. Monica Rachele Carrettoni e Avv. Giorgia Franco

 

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