Commercio di prodotti contraffatti e ricettazione

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TRIBUNALE PENALE DI ROMA, nel procedimento penale instaurato con decreto di citazione a giudizio, un imputato extracomunitario veniva citato avanti al Tribunale in composizione monocratica per rispondere del reato previsto di cui all’art. 474 c.p., per l’introduzione nello Stato e il commercio di prodotti con segni falsi nonché del reato presupposto di cui all’art. 648 c.p., ricettazione.

Nel corso del processo sono stati escussi i testi del Pm, agenti operanti, che avevano notato l’imputato mentre poneva in vendita lungo la pubblica via articoli presumibilmente contraffatti, interrogati dal difensore, i testi hanno dichiarato di non ricordare come l’imputato esponesse la merce, sottolineando come non vi fossero acquirenti presenti, non potendosi, quindi, escludere una mera detenzione degli articoli non caratterizzata dalla finalità della vendita.

Inoltre, erroneamente, la merce in sequestro non era fatta oggetto di consulenza tecnica al fine di accertarne la contraffazione idonea a ledere la fede pubblica.

Pertanto, sia in relazione alla prova lacunosa della condotta concreta dell’imputato all’atto dell’accertamento, sia quanto alla contraffazione delle borse in sequestro, è stata pronunciata una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

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