Azione diretta del danneggiato da errore medico: art. 10
L’art. 10 della legge stabilisce che il danneggiato può agire entro il limite del massimale per cui è stipulato il contratto di assicurazione.
Azione diretta del danneggiato da errore medico: azione diretta
In caso di azione diretta del singolo danneggiato nei confronti dell’Assicurazione, l’Assicurazione stessa non potrà opporre alcune eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione. Tali eccezioni inopponibili ai danneggiati dovranno essere stabilite da un Decreto che dovrà essere emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico per fissare i requisiti minimi delle polizze. Quest’ultimo dovrà essere regolato dal già visto articolo 10 comma 6 del provvedimento. Si tratta di una novità di grande importanza, soprattutto considerato che oggi le polizze assicurative diffuse in ambito medico prevedono molte eccezioni e franchigie, tali da ridurre considerevolmente i premi da corrispondere ai danneggiati.
Azione diretta del danneggiato da errore medico: il singolo medico e la struttura sanitaria
Nel caso in cui il paziente decida di agire direttamente nei confronti dell’impresa assicuratrice del singolo medico o della struttura sanitaria, anche questi dovranno essere parte del giudizio, in quanto litisconsorti necessari.
Essendo necessarie parti del giudizio, è evidente che l’impresa assicuratrice, il medico e il danneggiato avranno diritto di accesso alla documentazione di cui dispone la struttura relativa ai fatti dedotti con l’azione di risarcimento danni da malasanità.
Azione diretta del danneggiato da errore medico: diritto di rivalsa
All’impresa assicuratrice spetta poi il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato, che sia la struttura sanitaria o il singolo esercente la professione sanitaria.
Anche per l’azione diretta nei confronti dell’impresa assicuratrice è necessario prestare attenzione a che il diritto del paziente danneggiato non si estingua per il decorso del tempo. Bisogna quindi valutare quale sia il termine di prescrizione previsto per l’esercizio dell’azione diretta.
Azione diretta del danneggiato da errore medico: i tempi di prescrizione
In proposito, è bene sottolineare come non esista un unico termine prescrizionale, ma si debba fare riferimento al termine di prescrizione della distinta azione diretta nei confronti dell’assicurato. Pertanto, nel caso in cui l’assicurato sia la struttura, l’azione diretta verso l’impresa assicuratrice della struttura stessa si prescrive in 10 anni; invece, nel caso di azione diretta verso l’assicurazione del medico, l’azione si prescrive in 5 anni, così come l’azione nei confronti dell’esercente la professione medica.
Le disposizioni fin qui descritte non troveranno però applicazione sino all’entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico relativo ai requisiti minimi delle polizze assicurative.
Avv. Cristiano Cominotto – D.ssa Aurora Orchidea Ventura
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