La struttura sanitaria chiamata a rispondere nei confronti del paziente danneggiato da errore medico può esercitare azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria.
L’azione di rivalsa può essere esercitata anche dall’impresa assicuratrice della struttura che sia stata chiamata a risarcire il danno.
Azione di rivalsa e responsabilità amministrativa del medico: art. 9 comma 1
L’azione di rivalsa è consentita però solamente nel caso in cui il medico abbia agito con dolo o colpa grave nell’esercizio della professione, secondo il disposto dell’art. 9 comma 1 della legge Gelli. Se il singolo esercente la professione sanitaria non è stato parte del procedimento, l’azione di rivalsa nei suoi confronti può essere promossa solo dopo che il risarcimento del singolo sia già avvenuto, sulla base di un titolo giudiziale o stragiudiziale. L’azione deve però essere esercitata entro un anno dall’avvenuto pagamento. Qualora il singolo medico non sia stato parte del procedimento, al termine del quale è stato accertato il diritto al risarcimento da parte del paziente danneggiato, la decisione presa al termine del procedimento intentato contro la struttura o contro l’impresa assicuratrice non farà stato nel giudizio di rivalsa. Inoltre, qualora sia intervenuta una transazione, questa non sarà opponibile in nessun modo al medico nel giudizio di rivalsa. Se invece il singolo medico sia stato parte del procedimento volto all’accertare e riconoscere il diritto al risarcimento del danno subito dal paziente vittima di errore medico, le prove assunte in quel procedimento potranno essere valutate dal Giudice anche nel giudizio di rivalsa.Azione di rivalsa e responsabilità amministrativa del medico: la Corte dei Conti
Oltre all’azione di rivalsa, il singolo medico rischia anche di essere soggetto ad un’azione di responsabilità amministrativa. Qualora la richiesta risarcitoria del paziente vittima di malasanità venga accolta, sarà esercitata dal Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti un’azione di responsabilità amministrativa nei confronti del medico che abbia agito con dolo o colpa grave. Nel valutare la responsabilità amministrativa del medico e la quantificazione del danno il Giudice dovrà però considerare anche le condizioni in cui il medico si è trovato ad agire, in particolare le situazioni di particolare difficoltà della struttura, anche solo a livello organizzativo.Azione di rivalsa e responsabilità amministrativa del medico: l’importo della condanna
L’importo della condanna per responsabilità amministrativa, in ogni caso, non potrà mai essere superiore al triplo della retribuzione lorda annuale o comunque del reddito professionale conseguiti dal responsabile nell’anno di commissione della condotta o nell’anno immediatamente successivo o precedente. La stessa quantificazione è adoperata anche per l’azione di rivalsa: la struttura sanitaria o l’impresa di assicurazione della struttura, che siano state condannate al risarcimento del danno, non potranno rivalersi sul medico per una somma superiore al triplo della retribuzione lorda annuale o comunque del reddito professionale conseguiti dal responsabile nell’anno di commissione della condotta o nell’anno immediatamente successivo o precedente.Azione di rivalsa e responsabilità amministrativa del medico: ricadute in ambito professionale
Oltre all’azione di rivalsa e di responsabilità amministrativa, è importante sottolineare come il riconoscimento del diritto al risarcimento da parte della vittima di malasanità abbia anche altre importanti ricadute in ambito professionale per il medico. In particolare, per tre anni dal passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimento della pretesa risarcitoria del paziente, il medico che abbia cagionato il danno riconosciuto non potrà essere preposto a incarichi professionali superiori. Inoltre, la pronuncia passata in giudicato potrà essere oggetto di valutazione anche in caso di partecipazione del medico a concorsi pubblici per incarichi superiori. Avv. Cristiano Cominotto D.ssa Aurora Orchidea VenturaContattaci
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