Il dovere di mantenimento anche per i figli maggiorenni è stabilito dagli artt. 30 Cost. e 147 c.c. (“Obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni, e aspirazioni dei figli, in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo dei genitori”). Obbligo questo diventato ancora più significativo con l’entrata in vigore della legge n. 54/06, ex art. 155 quinquies così riformato: “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” – si veda inoltre l’art. 337 septies decreto legislativo n. 154/13.
L’assegno de quo ha contenuto ampio, poiché ricomprende sia le spese ordinarie, ossia vitto, alloggio e abbigliamento, sia istruzione e vacanze, sempre tenute in considerazione le esigenze attuali dei figli, così come confermato da numerosa giurisprudenza (tra tutte, Cass. N. 8927/12).
Detto quindi che la maggiore età dei figli non costituisce un’esimente per i genitori alla contribuzione del mantenimento dei figli, il vero spartiacque è dato invece dall’autosufficienza economica, da intendersi come “lavoro stabile, tale da garantire un tenore di vita coerente con l’ambiente sociale in cui i figli stessi sono vissuti” (Cass. N. 27377/13 e Cass. n. 7168/16), a meno che il suo mancato raggiungimento non dipenda da negligenza del figlio stesso, come nel caso ad esempio di un rifiuto ad un’offerta di impiego consona (Cass. N. 1585/14).
Ciò detto, risulta possibile versare l’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne piuttosto che al coniuge separato o divorziato? La questione è sorta poiché numerosi genitori hanno ritenuto di poter versare l’assegno di mantenimento direttamente allo stesso figlio. Si chiarisca subito che la legge non prevede questa possibilità: non esiste infatti un diritto del genitore a decidere liberamente al compito dei diciotto anni del figlio di versare l’assegno di mantenimento direttamente al ragazzo: occorre una decisione del giudice che lo disponga espressamente, e risulta legittimato a richiederlo il figlio stesso, non potendo il coniuge separato o divorziato richiederlo. Evidentemente il Giudice dovrà disporre che il genitore versi l’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, tutte le volte in cui è lo stesso figlio che provvede da sé alle proprie spese, che siano relative alla casa dove abita (anche con la madre), al vitto, o agli studi. Escludendosi, quindi, il versamento al coniuge, quando il figlio maggiorenne, ma non autosufficiente, provveda autonomamente alle proprie spese.
Assegno di mantenimento per figli maggiorenni