Assegno di mantenimento per figli maggiorenni

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Il dovere di mantenimento anche per i figli maggiorenni è stabilito dagli artt. 30 Cost. e 147 c.c. (“Obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle inclinazioni, e aspirazioni dei figli, in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo dei genitori”). Obbligo questo diventato ancora più significativo con l’entrata in vigore della legge n. 54/06, ex art. 155 quinquies così riformato: “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico” – si veda inoltre l’art. 337 septies decreto legislativo n. 154/13.

L’assegno de quo ha contenuto ampio, poiché ricomprende sia le spese ordinarie, ossia vitto, alloggio e abbigliamento, sia istruzione e vacanze, sempre tenute in considerazione le esigenze attuali dei figli, così come confermato da numerosa giurisprudenza (tra tutte, Cass. N. 8927/12).

Detto quindi che la maggiore età dei figli non costituisce un’esimente per i genitori alla contribuzione del mantenimento dei figli, il vero spartiacque è dato invece dall’autosufficienza economica, da intendersi come “lavoro stabile, tale da garantire un tenore di vita coerente con l’ambiente sociale in cui i figli stessi sono vissuti” (Cass. N. 27377/13 e Cass. n. 7168/16), a meno che il suo mancato raggiungimento non dipenda da negligenza del figlio stesso, come nel caso ad esempio di un rifiuto ad un’offerta di impiego consona (Cass. N. 1585/14).

Ciò detto, risulta possibile versare l’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne piuttosto che al coniuge separato o divorziato? La questione è sorta poiché numerosi genitori hanno ritenuto di poter versare l’assegno di mantenimento direttamente allo stesso figlio. Si chiarisca subito che la legge non prevede questa possibilità: non esiste infatti un diritto del genitore a decidere liberamente al compito dei diciotto anni del figlio di versare l’assegno di mantenimento direttamente al ragazzo: occorre una decisione del giudice che lo disponga espressamente, e risulta legittimato a richiederlo il figlio stesso, non potendo il coniuge separato o divorziato richiederlo. Evidentemente il Giudice dovrà disporre che il genitore versi l’assegno di mantenimento direttamente al figlio maggiorenne, tutte le volte in cui è lo stesso figlio che provvede da sé alle proprie spese, che siano relative alla casa dove abita (anche con la madre), al vitto, o agli studi. Escludendosi, quindi, il versamento al coniuge, quando il figlio maggiorenne, ma non autosufficiente, provveda autonomamente alle proprie spese.

Avv.ssa Cecilia Riganelli

AL Assistenza Legale Roma

Assegno di mantenimento per figli maggiorenni

 

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