STALKING: UN REATO TANTO ODIOSO QUANTO DIFFUSO.

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Contributo a firma dell’avv. Giorgia Franco del Dipartimento Penale di AL Assistenza Legale – sede di Milano Conciliazione

 

Inquadramento generale

Il termine ‘stalking’ è un termine di origine anglosassone, derivante dal verbo ‘to stalk’ che significa ‘inseguire’ ‘fare la posta’.

Il termine ‘stalking’ è entrato a far parte in maniera prepotente del nostro vocabolario comune per identificare una fattispecie di reato, che è stata introdotta nel nostro sistema giudiziario ormai più di dieci anni, con il decreto-legge n. 11 del 23 febbraio 2009.

Più precisamente il decreto n. 11/2009 ha introdotto il reato di cui all’art. 612bis codice penale, che è rubricato ‘atti persecutori’; una denominazione che ben definisce quello che è uno dei tratti caratterizzanti il reato, sebbene non sia l’unico.

Lo stalking non è un fenomeno omogeneo, sicché non è possibile ricostruire un modello tipico di condotta né tracciare un profilo unitario dello stalker.

Lo stalking è un reato che nella maggior parte dei casi vede come autori di queste condotte moleste o minacciose uomini, tendenzialmente sono ex-partner, ma non necessariamente; lo stalker può infatti essere un conoscente, un amico, un vicino di casa.

Non solo, per continuare a sfatare quello che è un po’ l’immaginario collettivo, lo stalker non è nemmeno necessariamente un soggetto che precedenti penali, ovvero un soggetto con problemi psichiatrici ovvero con problemi legati all’abuso di alcool o sostanze droganti.

In breve, lo stalking è un reato tanto odioso quanto diffuso e che – ahimè – ha conosciuto un incremento esponenziale importante negli anni proprio per le innumerevoli variabili che lo contraddistinguono.

 

Quando si configura lo stalking ?

Il nostro codice definisce ‘stalking’ (ossia, atti persecutori) la condotta di colui che con condotte reiterate minaccia o molesta un’altra persona così da  a) cagionare alla vittima un perdurante e grave stato d’ansia o di paura, ovvero b) ingenerare nella vittima un fondato timore per la incolumità propria o per quella dei propri congiunto o di una persona legate alla stessa da relazione affettiva, ovvero c) costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita

Se questa è sostanzialmente la definizione normativa del reato di atti persecutori, cerchiamo di capire meglio quando effettivamente si può parlare di stalking e, dunque, a cosa a quali atteggiamenti dobbiamo prestare attenzione nella vita di tutti i giorni.

Anzitutto, chiariamo cosa significa ‘condotte reiterate’.

Il concetto di ‘reiterazione’, utilizzato nell’art. 612bis codice penale, evoca un condizione di abitualità, che, però, – come ha chiarito la casistica giurisprudenziale – può configurarsi anche nella ripetizione di due sole autonome condotte di minacce o molestia purché idonee a destabilizzare la vittima (sebbene la maggioranza dei casi veda portati a giudizio coloro che si sono resi autori di molteplici condotte). Occorre inoltre precisare che non è necessario che queste condotte occupino un arco temporale ampio; all’opposto, il delitto di atti persecutori si configura anche allorquando le singole condotte sono ripetute in un arco temporale molto ristretto.

 

Venendo alle condotte, il concetto di minaccia è qualcosa d’intuitivo e vicino alla sensibilità collettiva: nessuno dubiterà che preannunciare agiti violenti ai danni della vittima o delle persone vicine alla stessa (per es. i figli) sia una condotta minacciosa.

Più sottile è cogliere che lo stalking si configura anche nella reiterazione ossessiva e inopportuna di condotte apparentemente innocue che, per i modi tempi e luoghi con cui vengono attuate, perdono quel carattere di innocenza per trascolorare in un reato.

Ora, la gamma delle condotte qualificabili come moleste e assillanti è piuttosto varia e di norma vede una combinazione di azioni: sorvegliare, inseguire e/o aspettare la vittima sotto casa, sotto l’ufficio o presso la scuola dei bambini; mandare messaggini insistentemente, magari allegando foto evocative (es. immagini di armi); mandare continue e-mail, magari allegando immagini della vittima che la ritraggono nella sua quotidianità.

Ancora, inviare messaggi che siano diffamatori, oppure minacciare di diffondere immagini intime ovvero mandare messaggi attraverso i social network (in questi casi, si parla di cyber stalking).

Si tratta di un elenco non esaustivo, in quanto la fantasia degli stalker è immensa; quel che si può dire è che di norma si assiste ad una crescita esponenziale di questi comportamenti, indizianti dell’attenzione morbosa e ossessiva dello stalker rispetto alla propria vittima, attenzione che, se non fermata per tempo, purtroppo talvolta degenera in agiti estremamente violenti, come le cronache giudiziarie ci raccontano.

Ai fini della configurazione del reato di stalking, non basta tuttavia la succitata mera reiterazione di condotte moleste e minacciose; occorre infatti un evento; più precisamente,  occorre che queste condotte provochino – alternativamente – una delle tre seguenti situazioni:

1 – cagionino alla vittima un danno psichico sotto forma di stato d’ansia o di paura (danno  che non richiede un accertamento medico);

2 – determinino nella vittima un giustificato timore per la sicurezza propria o di una persona vicina

3 – pregiudichino il modo di vivere della vittima, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita.

In altri termini, la condotta dello stalker deve aver destabilizzato la vittima.

 

Cosa può fare per tutelarsi chi è vittima di stalking?

Ammonimento

La vittima può anzitutto rivolgersi al Questore segnalando quanto sta accadendo, esponendo i fatti e richiedendo di emettere un ammonimento nei confronti dello stalker.

Il Questore, letti gli atti, può ammonire lo stalker invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.

Talvolta, l’ammonimento produce effetti positivi interrompendo la condotta; altre volte però non è sufficiente.

Denuncia-querela

In alternativa all’ammonimento, o qualora l’ammonimento non abbia sortito effetto, la vittima potrà sporgere denuncia-querela rappresentando i fatti all’Autorità che avvierà le indagini di rito.

Il termine per proporre denuncia-querela, che usualmente è di tre mesi, per il reato di atti persecutori è invece di sei mesi.

Vale la pena ricordare che, se, di norma, il reato di atti persecutori è procedibile a querela della vittima, ci sono però dei casi in cui esso è procedibile d’ufficio; tra questi vi è proprio l’ipotesi in cui lo stalker sia stato precedentemente ammonito, senza successo

 

Cosa rischia chi viene condannato per stalking?

Lo stalking è, oggi, punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi; sono peraltro previsti aumenti, qualora il reato sia commesso ai danni di un minore, di un soggetto portatore di disabilità ovvero ai danni di una donna incinta.

Si tratta ovviamente di una cornice edittale, ossia di un minimo e di un massimo entro cui il Giudice può oscillare per adattare la pena, in concreto irrogabile, alla gravità del caso.

In caso di flagranza di reato lo stalker può essere anche tratto in arresto e il Giudice può decidere di applicare a suo carico misure cautelari (tra cui anche la custodia cautelare in carcere)

 

Un piccolo suggerimento.

Qualora si sia vittima di stalking o si stia vivendo una situazione che presenta alcuni dei tratti che abbiamo suddescritto, il suggerimento è quello di rivolgersi tempestivamente ad un legale per capire quali strade percorrere e soprattutto ottenere la giusta tutela.

 

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