Nella causa civile tra una signora residente a Roma e il Comune di Roma, la Corte di appello di Roma ha affermato la responsabilità del Comune di Roma ex art. 2051 c.c. per un sinistro avvenuto in pieno inverno, di sera alle 20.00 circa, in strada pubblica scarsamente illuminata, dove anche i lampioni si trovavano sul marciapiede opposto.
Il teste, figlia dell’infortunata, presente alla caduta, ha dichiarato che la signora era caduta su una buca ricoperta da foglie bagnate in un tratto di strada, caratterizzato dalla mancanza di pezzi di asfalto, come confermato anche dal verbale dei vigili.
La Corte ha affermato che l’ente proprietario della strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’articolo 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o di prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo.
Pertanto, escludendo che la condotta della danneggiata sia stata idonea ad interrompere il nesso causale, la Corte di Appello di Roma ha affermato che la causa della verificazione dell’evento è da ricercare nella presenza – insidiosa e non riconoscibile – della buca sul manto stradale dissestato, in un luogo scarsamente illuminato e che ha provocato la caduta e le lesioni riportate dall’infortunata, (trasportata al Pronto Soccorso con frattura della spalla).
La scarsa manutenzione e la intrinseca pericolosità dell’intera area interessata hanno costituito un obiettivo rischio, poi concretizzatosi nel caso dell’infortunata, per l’incolumità pubblica.
Pertanto, una volta acquisiti i necessari elementi di riscontro del fatto storico ed esclusa qualsiasi condotta negligente della danneggiata, in totale riforma della sentenza impugnata, la Corte ha condannato l’Amministrazione capitolina, ex art. 2051 cod. civile del sinistro in questione, a risarcire all’appellante tutti i danni dalla medesima sofferti.
Avv. Fabio Penso e Avv. Cecilia Riganelli – AL Assistenza Legale Roma