Quando si pensa a un incidente stradale, la situazione più grave ad esso collegata è quella di un incidente con delle vittime. Un argomento di particolare rilevanza sia dal punto di vista sociale che legale. In situazioni di questo tipo la legge tutela sia i diritti individuali sia il rispetto dei principi di giustizia e solidarietà e prevede che i parenti della vittima possano vedere risarcito il danno patito, facendo valere dei diritti specifici. In questo articolo andremo a trattare il tema del risarcimento danni ai parenti delle vittime, ovvero del diritto dei familiari delle persone decedute a ricevere un’adeguata compensazione economica per il danno subito a seguito della perdita del proprio caro.
INDICE
Il danno parentale: cos’è e cosa prevede la legge?
Come calcolare il risarcimento del danno parentale: le tabelle
La personalizzazione del danno parentale
Costituirsi parte civile e l’acconto provvisionale
Prescrizione, quando scade il diritto a ottenere un risarcimento?
Il danno parentale: cos’è e cosa prevede la legge?
Il danno da perdita parentale è un danno non patrimoniale, nello specifico si riferisce alla sofferenza emotiva e psicologica che un individuo può sperimentare a seguito della perdita di un proprio famigliare.
Può essere un genitore o una figura di attaccamento importante, come un nonno, un fratello, ma anche un amico stretto. In cosa consiste il danno? Nel caso di un incidente in cui perda la vita una persona, si può considerare risarcibile il pregiudizio sofferto dai parenti della vittima a causa della perdita, ossia della fine della relazione. Tale vuoto incolmabile, secondo la legge, è risarcibile in quanto la morte è stata causata da un illecito commesso da un’altra persona. A causa dell’incidente, viene meno la relazione affettiva che legava la vittima ai suoi parenti i quali possono ottenere un risarcimento danni.
Per rendere più chiaro cosa si intenda con danno da perdita parentale, si pensi a un incidente stradale nel quale perdano la vita entrambi i genitori di un minore. Si pensi, per esempio, alle conseguenze a lungo termine che il minore potrebbe patire e che potrebbero sfociare in (per fare alcuni esempi):
- ansia,
- depressione,
- problemi di autostima,
- problemi di attaccamento,
- difficoltà di relazione
- disturbi alimentari.
Gli articoli 1226 e 2056 del Codice Civile
È indubbio che tanti fattori concorrono a determinare l’entità del danno. Vi contribuiscono in primis il tipo di relazione parentale che intercorre tra la vittima e la persona che chiede il risarcimento, l’età della persona al momento della morte, e altri fattori più specifici e anche relativi alla sfera psicologica. Coabitare con la vittima, per esempio, non è una condizione sine qua non per avere diritto a un risarcimento. Va piuttosto ricercata testimonianza dell’esistenza di un rapporto profondo e costante. Va infatti dimostrato il legame affettivo e il tipo di frequentazione con la vittima del sinistro.
Su quando si abbia diritto a ottenere un risarcimento dei danni e come questo debba essere calcolato la legge fa riferimento soprattutto agli art. 1226 e art. 2056 del Codice Civile.
La legge utilizza un sistema definito di liquidazione equitativa, qualora il danno non possa essere “provato nel suo preciso ammontare”.
Recentemente vi sono stati casi nei quali è stato accettato un risarcimento per danno da perdita parentale non solo per i casi di perdita di un parente con stretto grado di parentela (genitori, figli, partner), ma anche per i casi di parentela tra ascendenti di secondo grado (i nonni) o congiunti in linea collaterale (gli zii).
Come calcolare il risarcimento del danno parentale: le tabelle
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 10579 del 21 aprile 2021, ha ribadito come calcolare il risarcimento danni per chi ha perso un famigliare a causa di un incidente. Innanzitutto, è bene sapere che sarà onere del parente dimostrare la sussistenza del rapporto di parentala/legame affettivo che intercorreva tra sé stesso e la vittima. Una volta comprovato il legame, il risarcimento sarà calcolato seguendo le tabelle a punti, così come stabilito dalla Cassazione.
Le Tabelle milanesi
Nonostante vi sia l’intenzione di approntare una tabella nazionale, ad oggi nei tribunali si ricorre in maniera condivisa alle Tabelle milanesi o alternativamente a quelle Romane per il calcolo delle entità dei risarcimenti. Queste tabelle sono un valido strumento per la liquidazione equitativa del danno. In che modo? Le tabelle sono redatte seguendo parametri oggettivi e misurabili, attraverso un sistema a punti (per quantificare il danno monetario) e percentuali (per quantificare il danno morale). Pertanto, risultano applicabili in tutto il territorio nazionale.
La personalizzazione del danno parentale
Tuttavia, qualora si ritenga di avere diritto al risarcimento per danni da perdita parentale è opportuno conoscere le variabili che possono concorrere alla determinazione dell’entità dell’indennizzo. Con la metodologia appena descritta non vi è la possibilità di applicare in maniera meccanica e universale una cifra standard. Infatti, l’uso delle tabelle milanesi non garantisce un valore costante e predeterminato.
A stabilire l’entità del risarcimento sarà il giudice, il quale stabilirà l’ammontare del pregiudizio sofferto dal parente della vittima basandosi sulle tabelle milanesi, ma apportando le opportune integrazioni a seconda della natura del rapporto che è stato leso con la prematura scomparsa del parente.
La sentenza
A tutela di chi chiede il risarcimento, ad ogni modo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7770 del 18 marzo 2021, ha affermato che se un giudice dovesse decidere in via equitativa l’ammontare del risarcimento applicando i parametri delle tabelle del tribunale di Milano:
“la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione”.
Costituirsi parte civile e l’acconto provvisionale
In caso di un sinistro stradale mortale, chi ha causato l’incidente viene iscritto nel registro degli indagati in Procura della Repubblica e viene avviato un procedimento penale per omicidio stradale secondo art. 589 bis del Codice Penale. Una delle alternative per ottenere il risarcimento del danno da parte dei familiari della vittima dell’incidente è costituirsi parte civile nel procedimento penale. Tuttavia, in assenza di esigenze particolari, il procedimento civile viene ritenuto solitamente più veloce e garantisce inoltre un risarcimento del danno decisamente più elevato rispetto al procedimento penale.
Acconto provvisionale
Inoltre, se la compagnia di assicurazione dovesse essere renitente nel pagare il risarcimento del danno da perdita parentale per la morte della vittima dell’incidente stradale, si può chiedere che sia assegnata una somma a titolo di acconto provvisionale. Infatti, l’articolo 147 del Codice delle Assicurazioni prevede se gli aventi diritto al risarcimento che, a causa del sinistro, si trovano in stato di bisogno, possano chiedere che sia loro assegnata una somma, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà liquidato con la sentenza, da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno. Quando risultano gravi elementi di responsabilità a carico del conducente colpevole, la parte di danno non patrimoniale per il risarcimento del danno da morte o perdita parentale è liquidabile in tempi ragionevolmente brevi.
Prescrizione: quando scade il diritto a ottenere un risarcimento?
Con il termine prescrizione si intende il periodo temporale entro il quale il danneggiato può richiedere il risarcimento dei danni da perdita parentale. In Italia, il termine di prescrizione per le richieste di risarcimento danni è solitamente di 5 anni a partire dalla data dell’evento che ha causato il danno, tranne che nel caso degli incidenti stradali, per i quali la prescrizione è di 2 anni, così infatti afferma l’articolo 2947 del Codice Civile. Se il termine di prescrizione scade, il diritto al risarcimento del danno decade e non sarà più possibile richiederlo. Va però notato che lo stesso art. 2947 afferma che:
“se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile”.
Quindi, nel caso di un incidente stradale con vittime, con molta probabilità si dovrà fare riferimento ai termini di prescrizione previsti dal Codice Penale per l’omicidio colposo e l’omicidio stradale art. 589 e 589 bis del Codice Penale. In questo caso i termini possono variare a seconda della gravità dell’accaduto, in linea di massima, le tempistiche non dovrebbero essere inferiori ai 5 anni.
È importante tenere conto che sempre l’art. 2947 Codice Civile afferma che:
“se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
Questo significa che, nel caso sopra citato, la prescrizione torna a essere di 2 anni come per ogni incidente causato “dalla circolazione dei veicoli di ogni specie”.
È fondamentale quindi fare attenzione alla scadenza dei termini di prescrizione e agire tempestivamente per evitare di perdere il diritto a ottenere un congruo risarcimento del danno.
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