Resistenza a pubblico ufficiale

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Con decreto di citazione diretta a giudizio, è stato tratto a giudizio l’imputato per il reato p. e p. dall’art. 337 cp perché usava violenza e minaccia per opporsi al pubblico ufficiale che procedeva alla sua identificazione, a seguito di un incidente stradale tra il pubblico ufficiale e l’imputato.

Dalle escussioni dei testi in dibattimento è emerso che il pubblico ufficiale al momento del tamponamento risultava essere fuori servizio, e come tale, aveva la veste di un privato cittadino coinvolto in un sinistro stradale.

La p.o., nonostante si trattasse di sinistro senza feriti, ha pensato di qualificarsi come appartenente alle forze dell’ordine e di chiedere i documenti per l’identificazione al conducente del veicolo che lo ha tamponato, invece di procedere alla semplice constatazione dei danni, usando impropriamente e inizialmente per fini personali, la sua qualità di pubblico ufficiale.

Ne consegue che, non essendo egli nel compimento di un atto di ufficio o di servizio, viene a mancare l’elemento oggettivo della fattispecie delittuosa in esame.

Va inoltre osservato, in base alle dichiarazioni testimoniali, come l’imputato non abbia posto in essere alcun tipo di resistenza neanche nei confronti degli operanti intervenuti successivamente, a seguito della chiamata del pubblico ufficiale coinvolto nell’incidente, fornendo all’occorrenza i documenti per l’identificazione.

AL Assistenza Legale Roma

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