La responsabilità del pedone che attraversa su strada

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responsabilità del pedone che attraversa su stradaLa responsabilità del pedone che attraversa su strada: le più recenti e importanti sentenze

L’articolo 190 del Codice della strada stabilisce che i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti.

Non sempre tale disposizione viene rispettata.

È bene sapere però quali sono le responsabilità che scaturiscono da tale comportamento.

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– Cassazione civile, sez. III, sentenza 8 ottobre 2019, n. 25027

 

In caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.

Nel caso di specie la Cassazione rigetta il ricorso avanzato dalle parti civili avverso la pronuncia del giudice d’Appello che ha negato la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro in cui è rimasta vittima la congiunta.

La condotta imprudente e imprevedibile del pedone è infatti l’unica causa del sinistro, considerato che la stessa ha attraversato di notte su una strada a scorrimento veloce e in un luogo in cui l’attraversamento pedonale era vietato.

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– Corte di Cassazione, ordinanza n. 2241/19

 

Il pedone che attraversa la strada al di fuori delle strisce pedonali ha l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli e, in ipotesi di investimento, il comportamento del pedone diventa concausa del sinistro.

La Cassazione ribadisce con tale ordinanza il concorso di colpa del pedone che, attraversando al di fuori dalle strisce pedonali, non concede la precedenza ai veicoli in transito.

A nulla rileva che il fatto si sia verificato in prossimità di una scuola e di un attraversamento pedonale e che il conducente avrebbe dovuto tenere una condotta prudente.

Nonostante infatti la presunzione di colpa del conducente al 100%, se anche il pedone è responsabile in parte del suo stesso investimento, il giudice di merito correttamente giunge alla dichiarazione del suo concorso di colpa.

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Corte di Cassazione, Sezione Penale, Sentenza 30 dicembre 2019 n. 52071

 

L’automobilista deve prevedere eventuali pedoni imprudenti che possano essere investiti.

La Cassazione conferma l’omicidio colposo per l’automobilista che ha investito e ucciso il pedone anche se questo camminava di notte sulla carreggiata sbagliata, in più affiancata al compagno anziché su un’unica fila.

Per la Suprema Corte, per considerare non colpevole un automobilista che investe un pedone «occorre che la condotta del pedone si configuri, per i suoi caratteri, una vera e proprio causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, che sia stata da sola a produrre l’evento», ovvero quando «il conducente del veicolo investitore (nella cui condotta non sia ovviamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi specifica) si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di “avvistare” il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile».

In occasione della pronuncia, i giudici hanno ribadito il concetto di “obbligo di attenzione” a cui sono tenuti tutti gli utenti della strada, che si sostanzia essenzialmente in tre punti:

  • ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare
  • mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico
  • prevedere tutte le situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada, in particolare per i pedoni.

 

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– Tribunale di Gela, sentenza 230 del 7 maggio 2019

Paga interamente i danni il conducente che investe il pedone perché improvvisamente abbagliato dal sole.

Guidare con la luce di fronte alla propria direzione di marcia riduce drasticamente il campo visivo e deve indurre pertanto a tenere una condotta ancora più prudente

 

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– Tribunale di Milano, sentenza 4927 del 23 maggio 2019

 

Non risponde della caduta del motociclista il signore anziano che attraversa la strada, giunge a metà e dopo aver assistito al sinistro torna sul marciapiede da cui proveniva.

L’incidente si è verificato solo per colpa del motociclista che per imprudenza e imperizia ha perso il controllo del motoveicolo.

L’eventuale concorso di colpa del pedone, che ad esempio abbia attraversato fuori dalle strisce e senza controllare che sopraggiungessero veicoli, deve essere dimostrato.

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– Tribunale di Milano, Sezione Civile, Sentenza 25 giugno 2019 n. 6214

Il conducente ha un particolare obbligo di attenzione nei confronti del pedone, estendendosi all’obbligo di previsione di eventuali imprudenze o trasgressioni degli altri utenti della strada onde evitare danni a terzi.

La responsabilità del conducente trova il proprio limite solo nella condotta del pedone che configuri una causa eccezionale, atipica, non prevista né prevedibile, idonea, da sola, a produrre l’evento dannoso.

Ne deriva che il conducente può andare esente dalla responsabilità de qua, superando la presunzione ex art. 2054 c.c., solo se dimostri di essersi trovato, pur avendo adempiuto ai propri obblighi in maniera diligente, nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone che abbia agito in modo atipico, imprevedibile ed eccezionale, e di effettuare manovre tali da evitare l’evento dannoso.

È onere del conducente, a fronte dell’investimento di un pedone, provare la propria condotta diligente, nonché il carattere imprevedibile ed anomalo della condotta del pedone.

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– Tribunale di Trieste, sentenza 380 del 7 giugno 2019

Il pedone che attraversa la strada fuori dalle strisce pedonali di corsa e parlando al telefono risponde a titolo di colpa nella misura dell’80% del sinistro causato.

Si tratta, infatti, di una condotta in disprezzo delle regole sulla circolazione stradale e di normale prudenza, tanto che il pedone costituisce un ostacolo lungo la direttrice di marcia dell’auto.

Sussiste un profilo di colpa, minimo, anche in capo all’automobilista che avrebbe dovuto prevedere l’attraversamento.

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– Corte d’appello di Milano, sentenza 2547 dell’11 giugno 2019

 

Se il pedone è in stato di ebbrezza e attraversa una strada di notte, mentre piove, con abiti scuri e senza indossare accorgimenti luminosi o catarifrangenti, va esclusa la responsabilità dell’automobile che lo investe procedendo al di sotto del limite di velocità.

L’ubriachezza del pedone ha fatto sì che capitasse davanti all’auto in marcia con probabili movimenti inconsulti così che la frenata di emergenza non ha impedito l’impatto.

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