Il Sole 24 Ore – Diritto 24 Con il “testamento digitale” possiamo disporre della nostra identità digitale dopo il nostro decesso

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OSSERVATORIO SUL DIRITTO D’AUTORE

Possiamo veramente, con il nuovo codice della privacy, disporre dei nostri diritti personali e la nostra identità digitale dopo il decesso? Niente di nuovo sotto il sole.

Mi ero occupato dell’argomento lo scorso anno per indicare i surrogati di “testamento digitale”, in mancanza di una compiuta disciplina legislativa, messi a disposizione dai quattro principali social network.

In questi giorni di plaude al riconoscimento legislativo, con l’art. 2-terdecies “Diritti riguardanti le persone decedute“, introdotto dal D. Lgs. 10. 8.2018 n. 101 di recepimento del GDPR General Data Protection Regulation europeo, del testamento digitale; in verità la previsione è deludente per la logica patrimonialista sottesa, che apre molteplici possibilità di superare le ultime volontà digitali dell’interessato laddove vengano compromessi i diritti patrimoniali della successione legittima e testamentaria.

Viene in sostanza ufficialmente legittimato ciò che si poteva fare anche prima, cioè la possibilità di redigere una sorta di testamento con cui il titolare di un profilo social o di un account in Rete può dettare le ultime volontà sulla gestione dei suoi dati personali in caso di morte.

 

Per leggere l’intero articolo a firma dell’avv. Giovanni Bonomo per Il Sole 24 Ore – Diritto24, clicca il link

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