Guida in stato di ebbrezza

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Con decreto di citazione diretta a giudizio, è stato tratto a giudizio l’imputato per il reato p. e p. dall’art. 186 co. L, lett. b). L.gs 285/92 e succ. mod. per essersi posto alla guida di un’autovettura in stato di alterazione psicofisica da assunzione di sostanze alcoliche.

Durante l’istruttoria dibattimentale, sono stati ascoltati i testi e l’imputato, ed è stato inoltre depositato il verbale di accertamento etilometrico.

Dalle prove acquisite è stato posto in rilievo che non emergeva la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati contestati in quanto l’imputato sottoposto alla prova dell’etilometro, questo dava risultati contrastanti, infatti alla prima prova risultava un dato pari a 0,89 g/l, mentre al secondo controllo effettuato dopo dieci minuti risultava positivo per 0,66 g/l.

Tali risultati ricadono rispettivamente nelle fattispecie previste dalla lett. b) (0,89 g/l), suscettibile di sanzione penale e dalla lett. a) (0,66 g/l) che commina una semplice sanzione amministrativa.

Non si è potuto, quindi, pervenire ad un giudizio di penale responsabilità dell’imputato, poiché è possibile ritenere la sussistenza di una delle specifiche fattispecie solo in presenza di due misurazioni alcolimetriche che producono risultati nella stessa fattispecie prevista (cfr. ex multis Cass. Pen, se. IV, n. 27954/2012). Pertanto l’imputato è andato assolto dall’imputazione perché il fatto non sussiste, non potendo giungere ad una penale responsabilità in ordine alla concreta fattispecie violata prevista dalla legge.

AL Assistenza Legale Roma

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