Furto aggravato – rimozione placca antitaccheggio

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Con decreto di citazione diretta a giudizio, l’imputato veniva contestato il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose di un paio di jeans del valore di € 89,00 commesso presso un negozio all’interno di un centro commerciale.

Le acquisizioni istruttorie hanno dimostrato che l’imputato ha prelevato i jeans rimuovendo la placca antitaccheggio. Notato da un commesso, veniva fermato dopo aver superato le casse, venendo bloccato subito dopo dall’addetto alla sicurezza.

Benché il delitto di furto aggravato consumato non preveda la possibilità di essere considerato fatto di particolare tenuità presumendo una pena elevata, la difesa ha chiesto l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. Ciò in quanto il reato va riqualificato in tentativo, poiché l’azione si è svolta sotto il costante controllo del commesso che avrebbe perciò potuto interromperla in ogni momento. Ricorrendo, quindi, la causa di non punibilità per fatto di particolare tenuità.

Ne consegue che, nel caso di specie, in cui la contestazione riguarda il tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose, tenuto conto della minima riduzione per il tentativo, la pena edittale massima è pari ad anni quattro e, come tale, pienamente compatibile con l’istituto in esame.

Pertanto l’imputato è stato assolto perché non punibile per particolare tenuità del fatto.

AL Assistenza Legale Roma

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