Facebook e risarcimento danni: al termine di questo articolo troverai un video e un podcast con le interviste dell’avv. Cristiano Cominotto sull’argomento.
La diffusione capillare dei social network nella nostra quotidianità costituisce un potente strumento con cui condividere con una pluralità indefinita di utenti emozioni, opinioni, pensieri, siano essi positivi o negativi.
Facebook e risarcimento danni: il reato di diffamazione
Spesso può accadere che espressioni lesive e denigratorie rivolte all’indirizzo di ignari destinatari, integrino gli estremi del reato di diffamazione, disciplinato dall’art. 595 c.c. che punisce con la reclusione sino ad un anno di reclusione e con la multa sino ad € 1.032,00,la condotta di chi “comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”.
Facebook e risarcimento danni: l’aggravante
Nell’ipotesi di cui al reato in parola, tramite i social network, esso peraltro viene aggravato dall’aver arrecato offesa all’altrui reputazione “con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, fattispecie contemplata dall’art. 595 III co. c.c.
Ciò secondo un consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ha ritenuto, specie con riguardo all’uso di Facebook, che la diffusione del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio, renda l’autore meritevole di un più severo trattamento personale.
Facebook e risarcimento danni: il destinatario delle offese deve essere identificabile
Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione è sufficiente che il destinatario dell’offesa sia chiaramente identificabile attraverso elementi certi ed inequivocabili, non necessariamente attraverso nome, cognome e generalità.
Facebook e risarcimento danni: anche i minori sono responsabili
E’ doveroso precisare che anche i minori possano essere processati in sede penale per tale reato dal Tribunale per i minorenni, con la conseguenza che il risarcimento ricadrà sui genitori esercenti la potestà genitoriale.
Facebook e risarcimento danni: l’art. 2043
Sotto un profilo squisitamente civilistico si ricordi anche l’applicabilità ai casi de quo dell’art. 2043 in tema di responsabilità extracontrattuale secondo cui “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.