Estetista e risarcimento danni: con la recentissima sentenza n. 48/2015, la Corte d’Appello dell’Aquila ha stabilito che qualora dai trattamenti estetici, parimenti agli interventi chirurgici, derivino danni all’utente, il soggetto giuridico che gestisce il centro è obbligato a rispondere dei danni provocati al cliente, anche se la lesione sia da attribuire alla colpa del dipendente.
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Estetista e risarcimento danni: 40.000 euro per una pulizia del viso
La sentenza in epigrafe trae origine dall’appello proposto dai genitori di una minorenne che a seguito di un trattamento di pulizia del viso presso un centro estetico si sottoponeva a visita dermatologica in cui le veniva diagnosticata un’acne nodulo-cistica, in quanto l’intervento era stato effettuato in maniera del tutto scorretta.
Estetista e risarcimento danni: la responsabilità contrattuale
I giudici d’appello hanno ricondotto la prestazione erogata dall’estetista agli artt. 2222 e seguenti del c.c. relativi al contratto d’opera. Detti articoli stabiliscono che nelle ipotesi di operazioni non correttamente eseguite e di danni patiti dal cliente, vi è una responsabilità contrattuale del soggetto che ha stipulato il contratto d’opera e che ha erogato il servizio.
Estetista e risarcimento danni: la responsabilità extracontrattuale
Si consideri altresì, a proposito di trattamenti eseguiti in maniera scorretta, la previsione normativa in cui all’art. 2043 c.c. in materia di responsabilità extracontrattuale la quale sancisce che. “qualunque fatto colposo o doloso che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, laddove c’è una lesione del diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della nostra Carta Costituzionale”.
Estetista e risarcimento danni: la responsabilità del centro estetico
Altro aspetto di indubbio rilievo, riguarda la configurabilità della predetta responsabilità in capo al soggetto giuridico che gestisce il centro estetico, il quale sarà obbligato a risarcire il danno non patrimoniale, nel caso di specie ammontante ad € 40.000,00 .