Legge sul Testamento Biologico

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Legge sul testamento biologicoLa legge sul Testamento Biologico è la n. 219/17 ed è stata approvata il 14 dicembre 2017 dal Senato e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2018 entrando in vigore il 31 gennaio 2018

La Legge n. 219/2017 contenente le disposizioni sul c.d. “testamento biologico” è composta da 8 articoli che analizzeremo brevemente.

 

L’articolo 1 riguarda il consenso informato, stabilendo che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del “consenso libero e informato della persona interessata”. Per trattamento sanitario si intendono la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale.

In buona sostanza il paziente correttamente informato ha il diritto di rifiutare ogni trattamento sanitario e il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente rimanendo esente da responsabilità civile e penale.

 

L’articolo 2 riguarda la terapia del dolore, il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e la dignità nella fase finale della vita, stabilendo che il medico deve adoperarsi per alleviare le sofferenze del paziente anche in caso di rifiuto del trattamento sanitario indicato dal medico stesso, garantendo quindi al paziente un’appropriata terapia del dolore e l’erogazione delle cure palliative ex L. 38 del 15/03/2010.

Inoltre l’art. 2 stabilisce che davanti ad un paziente in punto di morte il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione di cure.

L’articolo 3 riguarda il diritto al consenso informato per minori e incapaci. Per i primi il consenso viene espresso o rifiutato dal genitore o dal tutore, per i secondi viene espresso o rifiutato dal tutore o dall’inabilitato stesso o dall’amministratore di sostegno sentito comunque l’inabilitato.

Se vi è contrasto tra le decisioni di questi soggetti e il medico la decisione finale viene rimessa al Giudice tutelare.

 

L’articolo 4 riguarda la grande novità del DAT (Disposizioni Anticipate di Trattamento sanitario o di accertamento diagnostico), documento con il quale il disponente, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari con l’indicazione del soggetto di fiducia (fiduciario), necessariamente maggiorenne e capace di intendere e di volere, che ne faccia le sue veci.

Le DAT sono redatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata direttamente dal disponente presso il proprio ufficio di stato civile del proprio comune di residenza.

 

L’articolo 5 riguarda la pianificazione condivisa delle cure tra medico e paziente in caso di evoluzione di patologia cronica e invalidante; in tali casi il paziente può esprimere il proprio consenso rispetto a quanto prospettato dal medico e può anche nominare subito un fiduciario.

 

Gli articoli da 6 a 8 sono norme di applicazione.

Con l’introduzione di questa legge, tutti i Comuni italiani dovranno dotarsi di un registro dei testamenti biologici nel quale tutti i residenti potranno far registrare il proprio testamento biologico contenente le disposizioni anticipate di trattamento anticipate o di accertamento diagnostico.

 

Avv. Carlotta Dolcino AL Assistenza Legale – Genova

 

 

 

 

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