Incidente stradale e omissione di soccorso

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TRIBUNALE PENALE DI ROMA, l’imputato veniva citato a comparire dinanzi al tribunale penale per il reato previsto dall’art. 590 cp. per aver investito con la propria autovettura la persona offesa cagionandole lesioni personali guaribili in 25 giorni, nonché del reato previsto dall’art. 189 co. 6 e 7 del D.Lgs n. 285/1992 perché in occasione dell’incidente non si fermava a prestare soccorso alla persona ferita.

Sulla scorta delle risultanze istruttorie, la difesa ha fatto emergere la lacunosità delle indagini, in quanto non si è giunti ogni ragionevole dubbio ad affermare la penale responsabilità dell’imputato. Infatti, non è emerso con chiarezza il fatto che fosse proprio l’imputato, il soggetto alla guida dell’autovettura di cui la persona offesa aveva annotato la targa, descrivendolo solamente come soggetto di sesso maschile. Senza essere in grado di aggiungere altro.

Lo stesso infatti non è stato fermato nell’immediatezza del fatto, né identificato. L’unico elemento a suo carico è risultato l’intestazione dell’autovettura.

L’istruttoria, pertanto, ha acclarato che quel giorno alla guida di quel mezzo vi fosse un uomo, ma chi fosse tale soggetto non è dato sapere con assoluta certezza. Così, sebbene vi fossero elementi fortemente indiziari a carico dell’imputato, a seguito delle emergenze istruttorie lo stesso è stato assolto.

AL Assistenza Legale Roma

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